Silenzio-Assenso per l’Installazione di Cartelloni Pubblicitari?

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Silenzio-Assenso per L’installazione Di Cartelloni Pubblicitari?

La vicenda relativa al posizionamento di impianti pubblicitari ha fortemente tenuto banco nell’ultimo periodo, influenzando in maniera notevole sia l’opinione pubblica, sia gli enti giuridici di competenza che si sono più volte pronunciati, tramite articoli e decreti legislativi volti a regolare apposite normative. Alla luce delle ultime definizioni in materia, sono rinvenute diverse modifiche al codice della strada, unico vero e proprio garante delle leggi che sottendono al corretto comportamento in strada da parte degli automobilisti e degli enti responsabili del sistema giudiziario.

Il silenzio nella procedura amministrativa
Il silenzio-assenso

All’interno del sistema legislativo italiano esistono dei procedimenti in itinere attuati da parte dell’amministrazione che vengono presi in esame a seconda di casi differenti. Una tra le procedure amministrative maggiormente affrontate è quella relativa all’applicazione del silenzio-assenso, in presenza del quale, la pa si riserva la possibilità del silenzio che regola l’inizio di una determinata attività. Il silenzio assenso, in prossimità di un procedimento amministrativo determina, così, un rapporto fondamentale tra i responsabili del codice della strada e gli enti preposti alla salvaguardia del rispetto del medesimo.

Le normative del 1992 e 1993
I cartelli pubblicitari e le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade

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In merito al rigetto dei ricorsi presentati da chi aveva rinvenuto delle sanzioni amministrative dopo aver dato il via libera all’affissione di cartelloni pubblicitari lungo le strade, bisognava comunque far fede alla giurisprudenza, specie agli articoli predisposti per il codice della strada nel 1992 e nel 1993, secondo i quali il posizionamento di cartelli pubblicitari era da considerarsi, comunque, come un’operazione soggetta a procedure di autorizzazione da parte del comune e da qualsiasi altro ente proprietario della strada, che sia essa statale, regionale, o provinciale.

L’applicazione del silenzio-assenso per i cartelloni pubblicitari
L’ordinanza della Suprema Corte

La Corte Suprema, unico vero e proprio organo che si occupa della salvaguardia del potere giudiziario in Italia, si è espressa di recente in merito al silenzio-assenso da applicare e non applicare per determinati tipi di impianti pubblicitari. Ebbene, l’ordinanza emessa nell’anno in corso ha stabilito determinate dinamiche, in base al differente tipo di strada in cui viene presa in considerazione l’istallazione di cartelloni pubblicitari. Quando questi ultimi vengono posizionati nei pressi di una strada di proprietà del comune non si applica la procedura di silenzio-assenso, specie se il comune decide di fare silenzio sugli avanzamenti di richieste relative all’installazione di cartelli pubblicitari e altri mezzi a ridosso delle strade statali.

Il caso del tribunale di Teramo e l’ordinanza del 9 gennaio 2018
Il ricorso in Cassazione e l’affissione negli spazi di pertinenza

A dare il via libera alle operazioni di approfondimento sulle differenti procedure sottese all’istallazione di cartelloni pubblicitari sulle strade statali c’è stato il tribunale di Teramo, il quale si è adeguatamente espresso in merito ad un avvenimento accaduto nei pressi del comune di Roseto degli Abruzzi. La Polizia Municipale aveva, qualche tempo prima dell’ordinanza, inflitto una sanzione pecuniaria ad una società che si era fatta carico del posizionamento abusivo di cartelli pubblicitari nei pressi di un centro abitato. La stessa ha successivamente fatto ricorso in Cassazione, denunciando l’inadeguata attuazione del principio di silenzio-assenso in presenza di cartelli pubblicitari, in merito ai quali il comune aveva ufficialmente dato il via libera all’installazione. Il silenzio-assenso, grazie all’articolo 23, comma 4 del codice della strada, viene messo in discussione, grazie ad un provvedimento amministrativo che prevedeva sulla collocazione di cartelli pubblicitari in prossimità dei centri cittadini, un’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. In altre parole, si dice che il silenzio-assenso può considerarsi limitato ai modi di procedere del comune, il quale possiede l’onere di applicare il provvedimento solo in presenza della cosiddetta “affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati”.

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